A proposito di “scaricare gli autocarri”

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Ho utilizzato nel titolo il verbo “scaricare” gli autocarri perché so che fa presa, anche se nel linguaggio amministrativo-fiscale lo si dovrebbe usare solamente quando ci si riferisce al carico-scarico fisico e/o virtuale del magazzino.

In questo articolo Scaricare – Dedurre – Detrarre ho sottolineato le differenze tra i tre verbi, in particolare per quanto riguarda “l’autocarro” si tratta di detrarre l’IVA (detrazione imposta da imposta) e dedurre i costi (deduzione dei costi dai ricavi per determinare il reddito su cui calcolare le imposte).

Perché ho messo la parola “autocarro” tra virgolette?

Perché molto spesso la risposta che più interessa all’imprenditore è come fare a “scaricare” (ovvero detrarre e dedurre) ciò che nei fatti è la sua auto, magari in uso anche alla famiglia.

Quindi, in questo articolo non parlo degli autocarri-autocarri, ma di quelli che sono chiamati “falsi autocarri” o “autocarri di comodo”.

“Autocarri di comodo” che quando escono norme più restrittive ciclicamente “spariscono” per poi ricomparire, dopo la messa a punto degli stratagemmi tecnici delle case automobilistiche, portandosi dietro tutti i dubbi sul corretto trattamento fiscale.

La normativa relativa agli autocarri è diversa da quella delle autovetture

Autocarri: l’IVA è interamente detraibile e i costi totalmente deducibili. Per quanto riguarda il costo di acquisto la deduzione avviene in più anni attraverso l’ammortamento.

Autovetture: l’IVA è detraibile al 40%, i costi al 20%, l’ammortamento sempre al 20% con un tetto massimo di costo dell’autovettura di 18.076 euro (della parte di costo eccedente i 18.076 euro non si deduce nemmeno il 20%).

Ecco quindi che appare molto più conveniente acquistare un “autocarro” invece di una “autovettura”.

Ma ci sono tre disposizioni che si intrecciano tra di loro: le disposizioni fiscali antielusive, il concetto di inerenza fiscale e le previsioni del Codice della strada in merito all’utilizzo.

Le disposizioni fiscali antielusive

Il Dl 223/2006 fissa tre vincoli:

. il tipo di carrozzeria non deve essere Fo – furgone;
. il numero dei posti a sedere che non devono essere più di 3;
. il rapporto potenza/portata deve essere minore di 180.

Gli autocarri che non rispettano i tre vincoli (tutti e tre) si considerano, ai fini fiscali, delle autovetture.

Gli autocarri che rispettano anche solo un vincolo, sono potenzialmente considerabili autocarri anche ai fini fiscali.

Ecco perché la Volvo, per esempio, è riuscita a ottenere versioni autocarro agendo sul vincolo potenza/portata. E così altre marche come Toyota, Peugeot, Land Rover, ecc. hanno puntato sugli allentamenti e snellimenti delle norme tecniche previste anche dalla Motorizzazione e da direttive europee.

Fermo restando però quanto sotto: inerenza e codice della strada.

Il concetto di inerenza fiscale

Affinché un costo sia deducibile è necessario che il bene sia INERENTE alla attività di impresa, ossia contribuisca a formarne i ricavi; infatti la norma fiscale prevede che le autovetture esclusivamente utilizzate per l’attività (solo i taxi e le auto a noleggio intese come acquistate da una società che per attività principale le noleggia a terzi) siano interamente deducibili.

L’autocarro è deducibile se inerente all’attività e, aldilà delle alchimie delle case automobilistiche, se “l’autocarro” non viene destinato a produrre ricavi per l’impresa, non è inerente e quindi non deducibile interamente, eventualmente sulla base di una  % stimata in relazione all’utilizzo.

Per l’autovettura invece vi è una presunzione di inerenza pari al 20%, l’80% si considera per uso privato e per questo indeducibile.

Il codice della strada

L’articolo 54 comma 1 lettera d) del Codice della strada descrive, tra le altre, le seguenti categorie di veicoli:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; 

Questo significa che, aldilà delle modifiche tecniche delle case automobilistiche, l’autocarro deve essere realmente destinato al trasporto delle cose e delle persone addette.

Persone addette all’ambito lavorativo, ovviamente.

Normalmente i bambini non lo sono e direi nemmeno la famiglia per la scampagnata domenicale.

E nel caso si trasportino persone non addette, si va incontro alle sanzioni previste dall’articolo 82 comma 8 del Codice della strada: sanzione amministrativa minima di 87 euro e sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.

Inoltre andrebbero valutati anche eventuali problemi con la copertura assicurativa in caso di incidente sull’autocarro nel tempo libero e con amici o familiari a bordo.

Per concludere sugli “autocarri”

Non è necessario conoscere alla perfezione tutte queste normative, l’imprenditore sa esattamente (anche se a volte con noi commercialisti fa finta di non conoscere) se l’acquisto che sta per fare è una autovettura oppure un autocarro che gli serve per la sua attività di impresa, normalmente è già andato a visionare i vari modelli ed è ovvio cerchi di portare a casa il maggior risparmio fiscale.

Ed è l’imprenditore che deve valutare, alla luce di tutto quanto sopra che gli andrebbe sempre ricordato quando chiede, se ne vale la pena correre rischi di non poco conto in cambio di un risparmio fiscale peraltro indebito e quindi accertabile.

Ben altra cosa, invece, secondo me, la restrizione riferita ai costi delle autovetture. Restrizione progressiva negli anni (dal 50%, al 40%, fino al 20%) non giustificata da un così basso utilizzo, ma da mere politiche di quadrature dei conti pubblici.

Un imprenditore dovrebbe avere il diritto di dedurre i costi dell’autovettura utilizzata per l’attività in proporzione al reale utilizzo per scopi lavorativi, senza doversi inventare raggiri con “autocarri”.

Facile a dirsi, ma è sempre stato un problema ad attuarsi.

Spero con questo articolo di avere chiarito i vari aspetti legati alla problematica “autocarri”.

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Mirna Pioli

Commercialista

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