In questo post troverai qualche utile indicazione sui documenti fiscali da emettere per le vendite effettuate attraverso il commercio elettronico (e-commerce).
E’ commercio elettronico l’insieme delle vendite e transazioni realizzate attraverso internet.
Può essere classificato in:
. commercio elettronico indiretto: prevede la cessione di beni fisici (oggetti) che vengono spediti all’acquirente.
Ai fini fiscali è considerata una cessione di beni;
. commercio elettronico diretto: prevede la cessione di beni virtuali (informazioni, programmi, servizi, musica, film, giochi).
Ai fini fiscali è considerata una cessione di servizi.
a. cessioni di beni fisici in Italia a clienti privati consumatori (B2C= business to consumer)
Non è obbligatoria l’emissione della fattura di vendita se non viene richiesta dal cliente al momento dell’acquisto.
Inoltre non sono nemmeno obbligatori lo scontrino e la ricevuta fiscale.
Quindi, chi apre un negozio online ed effettua vendite di beni fisici attraverso il commercio elettronico a privati, non ha obbligo di emettere alcun documento fiscale se non dietro richiesta del cliente.
Deve semplicemente annotare il totale delle operazioni giornaliere nel registro dei corrispettivi.
Se invece il cliente richiede la fattura o se si decide comunque di emetterla per ragioni amministrative (per esempio per evitare complicazioni nella gestione dei resi), occorre annotarla nel registro delle fatture emesse.
Per questa ragione è opportuno che nei siti di commercio elettronico siano presenti i campi per richiedere la fattura e per lasciare i dati necessari alla sua compilazione.
b. cessioni di beni fisici in Italia a clienti imprese (B2B= business to business)
E’ obbligatoria l’emissione della fattura di vendita.
In caso di vendite Intra UE (tra paesi facenti parte della Comunità Europea) è necessario prestare attenzione al cliente (privato o impresa) e all’ammontare delle vendite.
Vi possono essere tre casistiche:
1. acquirente privato (senza partita IVA) regola generale cessioni entro soglia
la vendita sconta l’IVA in Italia se il bene viene spedito dal venditore, o per suo conto, e se le vendite verso quel paese membro UE nell’anno precedente e nell’anno in corso non hanno superato 100.000 euro o il minor ammontare stabilito da ciascun paese membro di destinazione. Per i documenti fiscali valgono le regole di cui sopra, nessun obbligo di emissione di fattura, né di scontrino né di ricevuta fiscale.
2. acquirente privato (senza partita IVA) opzione o cessioni oltre soglia
se il venditore ha optato per l’applicazione dell’IVA nel paese di destinazione o se ha superato i limiti di vendite verso quel paese è necessario nominare un rappresentante fiscale o procedere a identificarsi in modo diretto.
In questo caso la fattura viene emessa non imponibile art. 41 del D.L. 331/93 e intestata al rappresentante fiscale con la partita IVA ottenuta nel paese di destinazione.
Il venditore sarà soggetto alla compilazione dei modelli Intrastat.
3. acquirente impresa (con partita IVA)
la vendita è una cessione intracomunitaria, la fattura viene emessa non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/93. L’acquirente la integrerà con il metodo del reverse charge.
In caso di vendite al di fuori della UE, quindi a un cliente Extra comunitario, l’operazione è una cessione all’esportazione.
Non ha alcuna rilevanza se l’acquirente è un privato consumatore o una impresa.
La fattura viene emessa non imponibile art. 8 del D.P.R. 633/72 e acquisirà il visto di uscita in dogana.
Il Dlgs 83/2021 ha recepito le nuove disposizioni UE sul commercio elettronico.
Queste sono le principali novità che decorrono dal 1° Luglio 2021:
Per vendite intracomunitarie a distanza si intendono le vendite tra un paese comunitario (la merce parte) e un altro paese comunitario (la merce arriva).
La regola base resta quella della tassazione IVA nel paese di destinazione dei beni ma – per ragioni di semplificazione – le vendite sotto la soglia di 10.000 euro, sono assoggettate a IVA nel paese di partenza, fermo restando la facoltà del fornitore di optare per la regola base di tassazione.
Quindi dal 1.7. 2021 le nuove regole prevedono l’applicazione IVA nello Stato di partenza solo per le vendite entro la soglia dei 10.000 euro, oltre la soglia l’IVA viene applicata nel paese di destinazione.
L’applicazione l’IVA nel paese di destinazione comporta per il venditore l’obbligo di identificarsi in tutti i paesi in cui effettuerà vendite. Per agevolare gli adempimenti, viene ampliata la portata oggettiva del regime semplificato del mini sportello unico che, in via facoltativa, consentirà di accentrare il pagamento dell’imposta dovuta ai vari paesi UE presso il paese in cui è stabilita l’impresa.
Dal 1.7.2021 il regime semplificato potrà essere utilizzato anche per le vendite intracomunitarie a distanza, e per tutte le prestazioni di servizi “b2c” soggette al pagamento dell’IVA nel paese del cliente anziché in quello del fornitore.
Il regime OSS è un sistema di assolvimento dell’IVA centralizzato e digitale che comprende le seguenti casistiche:
Il vantaggio consiste nella possibilità di effettuare la registrazione telematica Iva in un solo Stato UE per tutte le vendite a distanza di beni/servizi effettuate nei confronti dei consumatori privati. Tale adempimento avviene attraverso la presentazione di una dichiarazione telematica trimestrale unica ai fini Iva.
Ho scritto un articolo specifico su queste novità che puoi leggere a questo link
Le imprese che agevolano le vendite e-commerce attraverso le loro piattaforme – i cosiddetti Marketplace – diventano i diretti responsabili dell’applicazione dell’IVA per seguenti casi:
Spero di esserti stata di aiuto, nel prossimo post passerò alle regole riguardanti il commercio elettronico diretto (di beni virtuali e servizi).
Commercialista
Il web ci ha abituati a cercare tutto, subito e gratis, navigando. Ma spesso, dopo tanto tempo perso, i dubbi restano.
Se hai bisogno di una soluzione rapida, competente, sicura, clicca qui sotto
© Mirna Pioli - Commercialista - Tutti i diritti riservati