Il bonus facciate è ancora il più conveniente?

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Da quanto stai pensando di rifare la facciata della tua casa?
Il momento giusto è arrivato!

Fino al 12 novembre 2021 il bonus casa più conveniente e anche piuttosto semplice da gestire credo sia stato proprio il bonus facciate.

Un bonus alto, senza limiti di spesa, con la possibilità di scegliere tra detrazione in dichiarazione, sconto in fattura o cessione del credito, che ha permesso di rinnovare gli esterni delle case e dare una spinta all’economia.

Ma proprio per la semplicità di gestione e la sua illimitatezza ha dato origine anche a enormi frodi per cui sono stati posti dei paletti che ora lo rendono al pari, se non meno conveniente di altri tipi di bonus casa.

Con questo articolo semplice e concreto per tutti, cerco di sintetizzare le cose più importanti da conoscere sul bonus facciate introdotto dall‘articolo 1, ai commi da 219 a 224 della Finanziaria. 2020

A QUANTO AMMONTA IL BONUS FACCIATE

La detrazione è pari al 60% delle spese sostenute (era il 90% fino al 31.12.2021).

Questo significa che se si sostengono (= pagano) spese per 50.000 euro, la detrazione è di 30.000 euro.

Non esiste un tetto massimo di spesa ma è necessario rispettare  i valori massimi previsti dai tariffari DEI e Regionali.

A CHI SPETTA IL BONUS FACCIATE?

La risposta è facile, possiamo dire a tutti.

Infatti rientrano tra i beneficiari del bonus:

. persone fisiche (privati senza partita IVA) residenti e non;

. i professionisti titolari di partita IVA e gli studi associati;

. le imprese individuali con partita IVA;

. le società semplici;

. le società di ogni tipo (snc, srl ecc.)

. gli enti non commerciali.

PER QUALI IMMOBILI SPETTA IL BONUS FACCIATE?

Anche in questo caso la risposta è facile: spetta a tutte le tipologie di immobili, quindi tutte le categorie catastali.

L’importante è che siano esistenti, quindi non immobili in costruzione.

La condizione da rispettare è che gli immobili siano ubicati nelle zone A o B ai sensi DM n. 1444/68 in base alla normativa regionale ovvero in base ai regolamenti edilizi comunali.
Questa informazione la si ricava solitamente dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali.

Quindi se esiste l’immobile e se è ubicato in zona A o B, a prescindere dalla categoria catastale, spetta il bonus facciate.

Spetta anche all’impresa edile per gli immobili merce? Sì.

E anche alla società per l’immobile strumentale? Sì.

QUALE TITOLO DI POSSESSO BISOGNA AVERE?

L’immobile oggetto degli interventi bonus facciate deve essere posseduto o detenuto già al momento dell’inizio dei lavori (o prima se si versano acconti).

I titolo idonei per possesso o detenzione:

. proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

. detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Come per i lavori di ristrutturazione sono ammessi a usufruire del bonus facciate anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado); conviventi di fatto, ai sensi della legge 76/2016

Il promissario acquirente può fruire della detrazione a condizione che sia stato stipulato e registrato il contratto preliminare di compravendita.

QUALI SONO GLI INTERVENTI PER I QUALI SPETTA IL BONUS FACCIATE

La finalità della agevolazione è di premiare coloro che migliorano l’estetica visibile da tutti degli immobili ubicati in zone centrali.

Gli interventi agevolabili sono quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Rilevano gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) visibili dalla strada o da altro suolo ad uso pubblico.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.
In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
Tali prescrizioni non sono previste per i “beni culturali” anche se non rientranti tra i “beni culturali tutelati”.

Sono inclusi nel bonus facciate per esempio: consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento, e rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché mera pulitura e tinteggiatura della superficie. Lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. Altre spese da includere: acquisto dei materiali, progettazione e altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, effettuazione di perizie e sopralluoghi, rilascio dell’attestato di prestazione energetica). Costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, spese relative all’installazione di ponteggi o allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, IVA non detraibile, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Non sono inclusi nel bonus facciate per esempio: gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; gli interventi di sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli; gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli che, rispettando la volumetria dell’edificio preesistente perché sono considerati interventi di ristrutturazione edilizia.

COME SI UTILIZZA IL BONUS FACCIATE

La detrazione viene ripartita in 10 anni e detratta direttamente in dichiarazione dei redditi dall’IRPEF (o IRES).

Questo significa che nel caso sopra, la detrazione è di 30.000 euro, il contribuente ha diritto a scontare dalla propria IRPEF 3.000 euro all’anno per 10 anni.

La condizione per poterne usufruire è quindi di avere capienza nella propria IRPEF perché non è prevista la possibilità di andare a credito.

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Il Decreto Rilancio, all’articolo 121, ha dato la possibilità anche ai soggetti che hanno diritto al bonus facciate di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

E questo è importantissimo perché permette a chi non ha capienza IRPEF e/o a chi non ha l’intera disponibilità economica – o la ha ma preferisce destinarla ad altro – di sostenere solo una parte del costo degli interventi e di ottenere subito o lo sconto in fattura direttamente dalla ditta che esegue il lavoro o la cessione del credito (in tutto o in parte) a banche o ad altri soggetti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E ADEMPIMENTI

Si seguono le regole già note per i bonus casa, quindi pagamento a mezzo bonifico che non è necessario se si è in regime di impresa.

Adempimenti anche all’ENEA se il bonus facciate si combina a risparmio energetico come visto sopra.

ASSEVERAZIONE DEL TECNICO E VISTO DI CONFORMITA’ DEL COMMERCIALISTA

Se si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è sempre obbligatorio ottenere:

. l’asseverazione di congruità dei prezzi da parte del tecnico;

. il visto di conformità da parte del commercialista.

Anche le parcelle per asseverazione e visto generano il 60% di detrazione.

I BONUS CASA SONO CUMULABILI?

Per la stessa spesa è possibile fruire di una sola agevolazione, quindi è necessario preliminarmente fare attente valutazioni di convenienza.

Spero che questo articolo ti sia servito, se vuoi leggere altro sui bonus casa segui questo link Bonus casa le detrazioni che ti spettano, se invece pensi di avere bisogno del mio aiuto per assisterti nelle valutazioni dei bonus casa, visto di conformità e nella cessione dei crediti CONTATTAMI QUI

Mirna Pioli

Commercialista

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