Il commercio elettronico diretto e gli adempimenti fiscali

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In questo post troverai qualche utile indicazione sui documenti fiscali da emettere per le vendite effettuate attraverso il commercio elettronico (e-commerce) diretto.

Preciso che la materia è veramente tanto complessa e la trattazione, estremamente semplice, si riferisce solo ai casi più comuni.

Si definisce commercio elettronico diretto l’insieme delle vendite e transazioni realizzate attraverso internet e relative a servizi e prodotti digitali di cui all’art. 7 del reg. 282/2011.

Nel commercio elettronico diretto l’operazione si svolge interamente in modo telematico e non si materializza in qualcosa di tangibile, per esempio non avviene alcuna spedizione.

Ai fini fiscali è considerata una prestazioni di servizi.

Le distinzioni in merito al tipo di operazione e ai conseguenti adempimenti fiscali dipendono:

. dal destinatario del servizio (cliente) che può essere un privato consumatore e in tal caso il rapporto si definisce business to consumer (B2C), oppure un soggetto IVA impresa e in tal caso il rapporto si definisce business to business (B2B);

. dalla territorialità del cliente che può essere residente in Italia, fuori dall’Italia ma in un paese UE, oppure fuori dalla UE.

Il commercio elettronico diretto e le prestazioni a clienti residenti in Italia

Le casistiche:

1. prestazioni di servizi a clienti privati consumatori residenti in Italia (B2C)
Ai sensi dell’art. 22 lettera 6 ter D.P.R. 633/72 non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non dietro richiesta del cliente.

2. prestazioni di servizi a clienti imprese con sede in Italia (B2B)
E’ obbligatoria l’emissione della fattura di vendita.

Il commercio elettronico diretto e le prestazioni a clienti residenti in paesi UE

Le casistiche:

1. prestazioni di servizi a clienti privati consumatori residenti in paesi UE (B2C)
l’imposta è dovuta nel Paese del cliente il che significa dovere aprire una posizione IVA in tutti i Paesi membri dove risiedono i clienti.
In alternativa è prevista l’opzione MOSS (Mini One Stop Shop) che consente di accentrare gli obblighi di dichiarazione e versamento IVA nel paese del venditore.

2. prestazioni di servizi a clienti imprese con sede in paesi UE (B2B)
l’imposta è dovuta nel Paese del cliente.
Il venditore emette fattura senza IVA. Il cliente integra e registra la fattura ricevuta secondo la disciplina del reverse charge (artt. 46 e 47 DL. 331/93).

Il commercio elettronico diretto e le prestazioni a clienti residenti extra-UE

Le casistiche:

1. prestazioni di servizi a clienti privati consumatori residenti in paesi extra-UE (B2C)
l’operazione non è considerata imponibile in Italia.
Il fornitore emette fattura “fuori campo IVA”.

2. prestazioni di servizi a clienti imprese con sede in paesi extra-UE (B2B)
l’operazione è rilevante nel paese del cliente.
Il fornitore emette fattura “fuori campo IVA”. 

Spero di esserti stata di aiuto, se ti interessa l’argomento puoi leggere anche questo post che riguarda Il commercio elettronico indiretto (di beni).

Mirna Pioli

Commercialista

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