Il ricarico è la maggiorazione che viene applicata al costo di acquisto da parte dell’imprenditore per determinare il prezzo di vendita.
È anche il principale elemento di valutazione in sede di verifica dei ricavi da parte della Agenzia delle Entrate.
Vi sono tre tipi di accertamento che possono essere effettuati nei confronti di una impresa:
. analitico, basato unicamente sulle scritture contabili;
. induttivo, basato unicamente su presunzioni che possono anche non essere gravi, precise e concordanti e applicabile solo in casi di contabilità inattendibile;
. analitico-induttivo, basato sulle scritture contabili e su presunzioni che devono essere gravi, precise e concordanti.
Gli accertamenti da ricarico più frequenti sono quelli analitico-induttivi disciplinati dagli artt. 39 comma 1 lettera d DPR 600/73 e 54 comma 2 DPR 633/72.
I verificatori dispongono di percentuali di ricarico medie per ogni settore di attività.
L’accertamento da ricarico con il metodo analitico-induttivo va effettuato dai verificatori:
. applicando la % sul costo del venduto (rimanenze iniziali + acquisti – rimanenze finali) così come accertato;
. sommando l’importo ottenuto al costo del venduto;
. sottraendo l’importo ottenuto (ricavi accertati) ai ricavi dichiarati.
Il metodo analitico-induttivo è applicabile anche in presenza di contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, per esempio se confligge con i criteri di ragionevolezza, sotto il profilo della antieconomicità del comportamento dell’imprenditore.
La determinazione della % di ricarico deve essere effettuata adottando un criterio che sia:
. coerente con la natura e le caratteristiche dei beni scelti in modo appropriato;
. applicato a un campione significativo di beni;
. basato su una media aritmetica se i beni sono omogenei o ponderata se non lo sono.
Ho scritto più volte che l’inventario di magazzino va fatto e per un insieme di ragioni anche legate al controllo di gestione.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 24.11.2016 n. 24016 è legittimo l’accertamento induttivo (quello basato solo sulle presunzioni super semplici) nei confronti delle imprese che indicano nelle scritture contabili le rimanenze non differenziate per categorie omogenee e in mancanza della conservazione delle distinte di dettaglio.
Questo significa che per tutte le imprese, sia in contabilità semplificata che in ordinaria, che non redigono e conservano il dettaglio delle rimanenze di magazzino è esperibile l’accertamento induttivo tramite la determinazione della percentuale di ricarico in quanto tutta la contabilità viene considerata inattendibile.
Una attenzione particolare va prestata in sede di accertamento da parte dei contribuenti.
Qualora in fase di contraddittorio, che è la fase degli incontri tra i verificatori e il contribuente, il contribuente accetta la percentuale di ricarico proposta, ciò costituisce una confessione stragiudiziale che legittima l’accertamento e non è più opponibile nelle fasi successive.
Questo significa che se i verificatori “propongono” una % di ricarico e il contribuente la accetta, nulla potrà più eccepire in futuro in merito all’accertamento sulla base di quella percentuale.
L’accertamento da ricarico:
. non può basarsi esclusivamente sull’applicazione da parte del contribuente di una % di ricarico diversa da quella media del settore di appartenenza;
. i verificatori devono effettuare la media ponderata (la semplice solo se vi è omogeneità tra i beni);
. è illegittimo l’accertamento analitico-induttivo basato solo su alcuni prodotti (o servizi) commercializzati, senza considerare un campione significativo di beni;
. se l’inventario non è redatto e conservato legittima l’accertamento induttivo;
. se il contribuente nella fase del contraddittorio accetta la % di ricarico proposta dai verificatori, non si può più opporre nelle fasi successive.
Spero di essere stata di aiuto.
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