L’elenco completo delle spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF
Ed eccomi giunta al post per me più noioso, tra quelli che ho scritto, ma altrettanto doveroso, considerato il mestiere che svolgo.
Eh sì, perché io da 25 anni circa (e mi sa che mi sono pure fatta lo sconto… ) in questo periodo inizio a pensare alle dichiarazioni dei redditi e con esse al famigerato “elenco degli oneri detraibili e deducibili”.
Un po’ come a scuola, quando eri felice perché ti avvicinavi all’ultimo giorno e poi ti davano l’elenco dei compiti delle vacanze, così noi commercialisti siamo entusiasti perché arriva la primavera, ma nel contempo tristi perché insieme a lei arriva “l’elenco degli oneri detraibili e deducibili”. 😥
Anche se bisogna riconoscere all’Elenco una certa utilità.
Se presti attenzione durante l’anno e conservi i documenti di cui ti parlerò, con i relativi allegati, puoi recuperare parecchie detrazioni IRPEF, credo quindi che a qualcuno (uno, magari due?) possa interessare questo post così divertente 😛
Io ci ho messo ben due settimane di ritagli di tempo + circa 15 capsule Nespresso a mettere e togliere parole, per realizzare questo lavoretto molto modesto, ma abbastanza schematico.
“Sono stato tutta la mattina per aggiungere una virgola e nel pomeriggio l’ho tolta. Oscar Wilde”
Quindi, se c’è qualcuno che brama di sapere qualcosa in più sugli oneri detraibili, ecco l’articolo.
E se ci sarà ancora qualcuno talmente entusiasta, dopo questa lettura da desiderarne ancora, prossimamente pubblicherò la seconda puntata, quella sugli oneri deducibili!
Iniziamo ora con le consuete domande.
Sei stanco di pagare sempre tante imposte?
Vuoi usufruire di tutte le riduzioni IRPEF che ti spettano a fronte del sostenimento di determinate spese?
Vorresti un elenco completo e semplice di tutte le tipologie di spese personali e familiari che ti danno diritto a ridurre la tua tassazione?
In questo post lo troverai.
Ma prima di partire con le spiegazioni dettagliate voglio darti un consiglio (quello che do sempre anche a me… ).
Consiglio da mettere in pratica all’inizio di ogni anno per non perdere nessuna delle detrazioni IRPEF che ti spettano
Nel mese di Gennaio di ogni anno prendi delle carpette nuove e intestane una per te e una per ciascun tuo familiare.
Per il 2018, se non lo hai ancora messo in pratica, vedi di farlo prima possibile.
Quando sosterrai un onere tra quelli che ti elencherò dovrai semplicemente inserire il documento di spesa e il relativo pagamento nella carpetta dell’intestatario.
Perderai qualche secondo in più ogni volta, ma eviterai di buttare all’aria casa e ufficio magari proprio nel momento per te meno propizio.
E così, quando il commercialista ti telefonerà e ti dirà che sei terribilmente in ritardo con la consegna dei documenti per completare la tua dichiarazione dei redditi, non verrai assalito dall’ansia, né ti chiederai “oddio dove ho sparso tutte quelle carte?”, ma semplicemente avrai già pronta la tua carpetta da consegnare.
Fantastico vero?
Eviterai anche che i fogli si spiegazzino, si perdano e si rovinino, magari dimenticati sul fondo di borse o cassetti e ricoperti da altre mille cose.
Inoltre, l’impiegata che si occuperà della raccolta dei tuoi documenti ti sarà grata se non le consegnerai carte unte, sporche, strappate, calpestate, con pezzi indispensabili mancanti e magari illeggibili.
Quindi ricordati: carpette per tutti, preferibilmente in colori diversi.
E ora si inizia per davvero!
La differenza tra oneri deducibili e oneri detraibili
Hai notato che non scrivo mai la parola: SCARICARE? Parola amatissima dai miei clienti.
In effetti a me non piace molto.
Suona male, è imprecisa e più adatta a lavori idraulici. 😉
Le parole corrette sono DETRARRE o DEDURRE.
Conosci la differenza tra oneri detraibili e oneri deducibili?
Ora te la spiego io.
Oneri detraibili: consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta, solitamente il 19%. Entrano in gioco DOPO il calcolo dell’IRPEF.
Quindi, se perdi una spesa medica, per esempio di 100 euro, perderai il relativo risparmio IRPEF di 19 euro.
Oneri deducibili: permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda. Entrano in gioco PRIMA del calcolo dell’IRPEF.
Quindi, se per esempio non consegni un contributo previdenziale, perdi il risparmio IRPEF conteggiato in base alla tua aliquota massima (dal 23% al 43% a seconda del reddito), tradotto in denaro puoi perdere da 23 a 43 euro.
Entrambi gli oneri sono spese personali (relative alle persone fisiche e non all’attività di impresa) e possono essere detratte/dedotte da parte del contribuente cui spettano.
L’eventuale detrazione non usufruita nell’anno non può essere riportata negli anni successivi.
Il riferimento fondamentale è l’anno del sostenimento della spesa, l’anno del pagamento.
Tra poco faremo la dichiarazione dei redditi Modello Unico 2018 (relativo all’anno 2017), le spese che DEVI consegnare sono tutte quelle PAGATE nel 2017
In questa primo post parlerò, come ti ho detto, SOLO degli oneri detraibili rinviando la trattazione di quelli deducibili al prossimo, giusto per mantenere un po’ di suspense… 😉
Tutti gli oneri detraibili dalla tua dichiarazione dei redditi
Solitamente, per detrarre un onere, bisogna essere sia intestatari (nome sul documento) sia i sostenitori (pagatori).
Alcuni oneri, però, possono essere detratti anche se pagati per i familiari a carico.
I familiari sono fiscalmente a carico quando il loro reddito lordo annuo non supera i 2.840,51 euro.
In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quindi iniziamo con l’elenco delle spese che POSSONO essere intestate sia a te che ai tuoi familiari a carico per essere detratte (per le più importanti ti scrivo anche l’importo massimo detraibile).
1) Spese che ti danno diritto alle detrazioni IRPEF del 19% se sostenute da te o dai familiari a tuo carico:
- spese sanitarie (analisi, visite specialistiche e mediche generiche, scontrini farmaci, spese chirurgiche, per protesi, per cure termali, alimenti a fini medici ecc.). Attenzione: gli scontrini devono riportare il codice del farmaco e il TUO codice fiscale o quello del familiare a carico, non sono detraibili i parafarmaci. La detrazione spetta sulla parte che eccede 129,11 euro;
- spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili;
- spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili;
- spese per l’acquisto di cani guida;
- spese per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria (massimo 717,00 euro per ciascuno studente);
- spese per l’istruzione universitaria (le spese degli istituti privati vengono detratte nei limiti stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell’Istruzione);
- spese per attività sportive praticate da ragazzi tra i 5 e i 18 anni (massimo 210,00 euro per ciascun figlio);
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (massimo 2.633,00 euro);
- spese per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.
La detrazione spetta anche:
- per spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta;
- per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (massimo 2.100 euro);
- per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza;
- per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (massimo 632,00 euro per ogni figlio);
- per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (premio massimo detraibile 530,00 euro);
- per i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (premio massimo detraibile 750,00 euro);
- per i premi relativi alle assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (massimo 1.291,14 euro).
Ora invece passiamo alle spese che DEVONO essere intestate a te per essere detratte.
2) Spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF del 19% solo se sostenute da te:
- spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica;
- interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale su un importo massimo di 4.000 euro (detraibile anche la quota del coniuge cointestatario del mutuo se fiscalmente a carico); riguarda anche gli oneri accessori come la parcella del notaio per il mutuo, le commissioni bancarie, le spese istruttoria e perizia, gli oneri fiscali per iscrizione ipoteca;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili stipulati prima del 1993;
- interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio;
- interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale;
- interessi per prestiti o mutui agrari;
- spese funebri sostenute per il decesso di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, (massimo 1.550,00 euro);
- spese per intermediazione immobiliare relative all’acquisto della prima casa (massimo 1.000,00 euro);
- erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (massimo 2.065,83 euro);
- erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (massimo 1.500,00 euro);
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (massimo 1.291,14 euro);
- erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (massimo 2.065,83 euro);
- erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”;
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche;
- erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo;
- erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale;
- spese veterinarie (per l’importo che eccede 129,11 euro e fino a un massimo di 387,34 euro);
- spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi;
- erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato;
- erogazioni liberali alle ONLUS (massimo 30.000 euro e la detrazione sale al 26%);
- erogazioni liberali ai partiti politici (importi tra 30 e 30.000 euro e la detrazione sale al 26%);
- spese per canoni di leasing relativi a immobile da adibire ad abitazione principale (massimo 4.000 euro o 8.000 euro se il contribuente ha meno di 35 anni).
Ci sono infine tutte le detrazioni relative alle spese per il recupero del patrimonio edilizio, ristrutturazioni, risparmio energetico e acquisto mobili che ho già trattato nel post Bonus casa e consultabili sul fascicolo aggiornato dell’Agenzia delle Entrate.
Ed eccoci giunti finalmente al termine di questa lunghissima lista.
Questo è l’elenco completo degli oneri che ti danno diritto ad abbattere la tua IRPEF.
Verifica quelli che hai sostenuto nel 2017, raccogli la documentazione e consegnala a chi ti compila il Modello Unico.
Se hai bisogno di ulteriori dettagli su ciascuna spesa e soprattutto se non ne hai ancora abbastanza puoi cliccare su questo link ed andare a leggere tutte le istruzioni ministeriali.
“Le buone intenzioni sono inutili tentativi di interferire con le leggi scientifiche. Oscar Wilde “
Ma per sostenere ciò che dice Oscar Wilde bisognerebbe prima dimostrare che nel fisco italiano possano esistere leggi scientifiche e che una di queste sia la legge della complicazione. 😉
Sei riuscito a finire tutto questo post? Ti faccio i miei complimenti!
Beh, almeno ti sei riposato un poco!
Se invece lo hai trovato interessantissimo TI PREGO di farmelo sapere in qualunque modo possibile!
Le tue domande o dubbi, scrivile nei commenti, io ti risponderò.
Se invece hai bisogno di consulenza più specifica e risposte riservate, segui il link la commercialista risponde .
A presto con la prossima puntata di #easyfisco.
Mirna
Ciao Mirna e complimenti per l’articolo!
anche Abbonamenti a palestre, piscine, impianti/associazioni sportive dilettantistiche possono essere detratte? sempre 19%
Ti ringrazio!
Andrea
Ciao Andrea, se sono sostenute per i figli sì, per se stessi no. Buona giornata.
Ciao Mirna,
Grazie per la puntuale risposta,
Cosa si intende per ” figli ” mi spiego:
Mio figlio che vive con noi ha più di 18 anni ed un reddito proprio, se gli regalo l’abbonamento balla palestra lo posso dedurre?
Nel post trovi scritto tutto “spese per attività sportive praticate da ragazzi tra i 5 e i 18 anni (massimo 210,00 euro per ciascun figlio)”.
Grazie ho scoperto che anche le spese per le attivita sportive si detraggono.molto esauriente.
Grazie Antonio del commento. A presto.
“spese per intermediazione immobiliare (massimo 1.000,00 euro);”
1000 euro di detrazione o 1000 euro di spesa sostenuta? (quindi 190 euro di detrazione)
E inoltre, l’iva va calcolata oppure no?
spese veterinarie (per l’importo che eccede 129,11 euro e fino a un massimo di 387,34 euro);
cioè? se uno spende 100 euro non ha diritto a detrazioni ma se ne spende 130 si?
quindi: più puoi spendere e meno paghi… ottimo. come sempre.
Inoltre, il 19% è poco se si vuole combattere l’evasione.
Mi spiego con qualche esempio:
fattura di 1.000 + iva = 1220 tolto il 19% fa…. 988
“a nero”: 1.000 + iva 0 = 1.000
i 12 euro, e molto più, riesco a spuntarli come sconto. ma soprattutto il vantaggio economico è immediato (per compratore e venditore)
Facciamo una detrazione del 30, 40% e vediamo chi avrà il coraggio di non fari fare una fattura.
O no?
Buonasera Yurij, tutti i limiti che ho scritto si riferiscono alla spesa sostenuta. Per il resto l’intento di questo post è di chiarire la normativa vigente senza alcuna polemica che tra l’altro ritengo serva a ben poco. Bisogna imparare a rispettare le normative senza cercare scappatoie se vogliamo che le cose vadano meglio. Rivalutare il senso etico e civico e lamentarci meno. Considerare il nostro paese una multiproprietà e smetterla di pensare ai singoli orticelli.
Un ottimo articolo e molto esauriente adesso passo alla seconda puntata
Grazie
Grazie a te Fabrizio.
Molto interessante! Ho scoperto che posso detrarre la scuola d’infanzia… ma intendi asilo? Non lo sapevo! Continua che aspettiamo il prossimo!
E’ una novità di quest’anno a seguito della Legge sulla Buona Scuola 13 luglio 2015 n. 107 che ha introdotto la nuova lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, in cui si prevede l’applicazione della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza:
delle scuole dell’infanzia (ex asili);
del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).
Grazie e al prossimo!
Complimenti per vivissimi per l’esauriente articolo.
Vorrei chiederLe se in merito a spese mediche parzialmente rimborsate
da un’assicurazione volontaria, sia possibile , a titolo di ravvedimento operoso, pagare
l’irpef,la sanzione e gli interessi relativi sui premi corrisposti e non aggiunti all’imponibile,
usufruire della possibilità di detrarre il 19% ,franchigia a parte, sugli importi concernenti il
loro ammontare totale.
Ringraziando anticipatmente,porgo distinti saluti.
Mario Ricci
Buonasera Mario, è possibile ma io in questi casi non lo consiglio perché il costo e il lavoro del ravvedimento sono paragonabili all’eventuale sanzione in caso di verifica. Se non sono cifre veramente rilevanti è preferibile attendere serenamente. 🙂
Complimenti per la disamina precisa ed efficacie, personalmente la ritengo molto utile.
attendiamo suoi nuovi interventi.
con l’occasione, da contribuente le chiedo se la spese per intermediazione immobiliare si possono portare in detrazione solo se si riferiscono ad acquisizione di immobili o anche per locazione?
grazie
Grazie Giuliana, per quanto riguarda la detrazione relativa alle spese di intermediazione spetta unicamente in caso di acquisto dell’abitazione principale, ovvero l’abitazione nella quale, ai sensi dell’art.10, comma 3-bis, del Tuir, dimorano abitualmente il proprietario (o il titolare di altro diritto reale sull’immobile) oppure i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado). Non spetta alcuna detrazione in relazione alla provvigione pagata per l’acquisto di abitazioni secondarie né per le locazioni. A presto, Mirna