Per prima cosa cerchiamo di capire: cosa sono le vendite intracomunitarie a distanza?
Sono considerate vendite a distanza intracomunitarie di beni tutte le cessioni di beni che partono da uno Stato membro UE e arrivano in un altro Stato membro UE e che abbiano come acquirente un consumatore finale (un privato, non una impresa).
Per esempio: il negozio italiano XX che ha sito ed e-commerce, riceve un ordine da un cliente privato francese; quella vendita è considerata vendita a distanza intracomunitaria di beni.
La regola generale è che le vendite a distanza intracomunitarie di beni scontano l’IVA nel paese di destinazione. In Francia per capirci, nell’esempio appena fatto.
Ma vi sono eccezioni: se il venditore in un anno non supera 10.000 euro di vendite a distanza intracomunitarie di beni (si guarda il totale annuo e verso tutti i paesi UE), l’IVA si sconta nel paese di partenza, quindi l’Italia. A meno che il venditore non scelga di non applicare la soglia dei 10.000 euro e opti con un vincolo biennale per il regime generale, ossia IVA nel paese di destinazione.
Quindi, ricapitolando: se le vendite a distanza intracomunitarie totali dell’anno a consumatori privati NON superano i 10.000 euro possiamo dire che non è cambiato nulla, IVA paese di partenza dei beni.
Se invece si superano i 10.000 euro totali annui le cose si complicano perché è necessario applicare l’IVA di ciascun paese di destinazione, quindi bisogna conoscere le varie aliquote ed è soprattutto necessario registrarsi ai fini IVA in ogni Stato verso il quale si vendono i beni.
Per evitare un eccesso di complicazioni e per consentire ai venditori un solo adempimento complessivo, anziché tanti adempimenti quanti sono i Paesi verso i quali si vende, è previsto che i venditori si iscrivano all’OSS che è uno sportello unico (ex MOSS) che permette di concentrare gli adempimenti.
Tutti i soggetti già iscritti al MOSS al 30 giugno 2021 vengono automaticamente iscritti all’OSS dal 1° luglio 2021.
Ma che cosa è esattamente l’OSS?
E’ un sistema elettronico che permette a coloro che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni di:
Per ridurre gli oneri delle imprese che si avvalgono dello sportello OSS è stato eliminato l’obbligo di emettere fattura ed è stata estesa la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA all’OSS. Sono inoltre coinvolte a fini IVA le interfaccia elettroniche che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’ambito dell’e-commerce. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione on-line sul sito
a questo link è possibile iscriversi e avere ulteriori informazioni REGIME OPZIONALE OSS IMPRESE
Fino al 30 giugno 2021 tutti gli acquisti da fornitori di Paesi non UE e per importi fino a 22 euro godevano dell’esenzione IVA.
Esempio: le cose prese su AliExpress, Shein, quindi dalla Cina, arrivavano senza alcuna imposizione IVA perché di importi fino a 22 euro (o dichiarati tali).
Dal 1° luglio 2022 cambiano le regole e non c’è più alcuna soglia di esenzione.
Si elimina pertanto una grave distorsione della concorrenza che finora ha penalizzato i fornitori europei.
L’IVA ora è dovuta nel paese di arrivo e per qualunque cifra di acquisto.
Anche in questi casi, per evitare eccessi burocratici, per i beni fino a 150 euro è previsto un regime che permette all’intermediario UE di incassare l’IVA dall’acquirente e di versarla tramite lo sportello IOSS. In alternativa c’è un regime doganale semplificato per adempiere all’IVA ma solo se l’immissione in libera pratica è effettuata nello Stato membro di consegna dei beni all’acquirente.
Spero di esserti stata di aiuto a comprendere queste difficili normative.
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